Quando si applicano le due procedure
Spedizioni tra stati membri dell’UE – Spedizioni intracomunitarie
Nell’ambito dell’UE è possibile spedire rifiuti di qualunque tipo, sia per sottoporli ad operazioni di smaltimento che di recupero. La spedizione è di norma sottoposta a procedura di notifica ed autorizzazione. Solo i rifiuti dell’allegato III, IIIA, IIIB destinati a recupero e i rifiuti inferiori a 25 kg destinati alle analisi di laboratorio possono essere spediti secondo la procedura di informazione senza notifica ed autorizzazione.
Esportazioni
Sono sempre vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento, ad eccezione delle esportazioni verso i paesi EFTA aderenti alla Convenzione di Basilea.
Verso i paesi OCSE è consentito esportare:
- rifiuti destinati al recupero di norma con la procedura di notifica ed autorizzazione opportunamente adattata;
- rifiuti destinati al recupero ed inclusi nell’allegato III ed i rifiuti destinati alle analisi di laboratorio con la procedura di informazione.
Le esportazioni verso paesi extra OCSE sono consentite solo ai fini del recupero e, di norma, con la procedura di notifica ed autorizzazione opportunamente adattata.
Sono comunque vietate le esportazioni extra OCSE, anche ai fini del recupero, dei rifiuti individuati in base ai criteri dell’allegato V; in base a tale allegato risultano in sintesi non esportabili extra OCSE:
- i rifiuti dell’elenco A della parte 1 dell’allegato V;
- i rifiuti pericolosi della parte 2 dell’allegato V;
- i rifiuti della parte 3 dell’allegato V.
Non sono altresì esportabili in paesi extra OCSE, anche ai fini del recupero i rifiuti pericolosi, non classificati nell’allegato V e le miscele di rifiuti pericolosi e le miscele di rifiuti pericolosi con non pericolosi non classificati nell’allegato V. L’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero elencati nell’allegato III e IIIA verso paesi extra OCSE è disciplinata dal regolamento (CE) n 801/2007 della Commissione del 06.06.07 (pubblicato sulla G.U.U.E., serie L, n. 179 del 07.07.07). Dato che il regolamento (CE) n 801/2007 presenta degli errori, in attesa di una sua modifica o sostituzione è possibile nel frattempo reperire, anche se in via non ufficiale, delle indicazioni in merito consultando il sito della Comunità Europea.
Le esportazioni verso paesi o territori d’oltremare che sono elencati nell’allegato IA della decisione 2001/822/CE sono consentite solo ai fini del recupero con le procedure previste per le spedizioni intracomunitarie. Le esportazioni vietate verso paesi o territori d’oltremare sono le medesime delle esportazioni extra OCSE.
Importazioni
Dai paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o da paesi che hanno concluso accordi o intese è consentito importare rifiuti per sottoporli ad operazioni di smaltimento con la procedura di notifica e di autorizzazione opportunamente adattata. Dai paesi extra OCSE aderenti alla Convenzione di Basilea è consentito importare rifiuti per sottoporli ad operazioni di recupero con la procedura di notifica e di autorizzazione opportunamente adattata. Da paesi OCSE è consentito importare rifiuti per sottoporli ad operazioni di recupero con le procedure previste per le spedizioni intracomunitarie con gli opportuni adattamenti e integrazioni. È comunque necessario tener presente che alle importazioni transitanti attraverso paesi OCSE si applicano le procedure previste per le spedizioni intracomunitarie con gli opportuni adattamenti e integrazioni, mentre alle importazioni transitanti attraverso paesi extra OCSE aderenti alla Convenzione di Basilea si applica la procedura di notifica e di autorizzazione opportunamente adattata.
Da paesi o territori d’oltremare è consentito importare rifiuti, sia per sottoporli ad operazioni di recupero che di smaltimento, di norma, con le procedure previste per le spedizioni intracomunitarie.
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