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      Le nuove procedure di intervento e controllo introdotte dal d.lgs. n. 152/2006

      In base all’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, l’effettuazione degli interventi di bonifica dei siti è una delle attività per il lecito esercizio delle quali è necessaria (anche) l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

      Il comma 9 del medesimo articolo 212 però precisa che «le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti … devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 195, comma 2, lettera h».

      La disciplina dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e relativo d.m. di attuazione, ora abrogati, è stata quindi complessivamente ed abbondantemente riformata, introducendo una disciplina delle bonifiche sostanzialmente nuova che si caratterizza in particolare per i seguenti aspetti:

      • sono considerati “siti potenzialmente inquinati” i siti nei quali uno o più dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risulti superiore ai valori i limiti fissati in apposita tabella (allegato 5 che ripropone con qualche variazione i limiti fissati dal d.m. n. 471/1999), denominati “concentrazioni soglia di contaminazione – CSC” (art. 240);
      • sono invece considerati “siti (realmente) inquinati” i siti nei quali risultino superati i (diversi) livelli di contaminazione delle matrici ambientali, denominati “concentrazioni soglia di rischio – CSR”, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio (art. 240);
      • Ai sensi dell’articolo 242, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006:

        1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2 (del d.lgs. n. 152/2006). La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
        2. Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
      • per i siti potenzialmente inquinati, ossia per i siti nei quali uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risulti superiore ai valori di “CSC” (ovvero ai limiti fissati dalla tabella dell’allegato 5), si deve procedere alle operazioni di caratterizzazione ed all’analisi di rischio finalizzata a determinare per lo specifico sito i valori di “CSR”, il cui eventuale superamento comporta che quel sito è considerato contaminato e pertanto deve essere bonificato (art. 242, comma 3);
      • ferma restando la competenza statale per i siti di interesse nazionale, le approvazioni e le autorizzazioni relative alle varie fasi degli (che erano di competenza comunale) sono demandate alla regione (o a conferenza di servizi convocata dalla regione) (art. 242, commi 3, 4, 6 e 7);
      • nel caso in cui il sito inquinato da bonificare sia un “sito con attività in esercizio”, ossia un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali, è prevista la possibilità di eseguire una “messa in sicurezza operativa”, intendendosi per tale “l’insieme degli interventi atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività”.

      Vengono inoltre precisati:

      • gli obblighi posti a carico dei soggetti non responsabili dell’inquinamento, prevedendo che “il pro-prietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare (solo) le misure di prevenzione”, sarà poi compito della provincia provvedere a “l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica”, ferma restando per il proprietario o ad altro soggetto interessato “la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari” (art. 245, comma 2);
      • le modalità e condizioni per lo smaltimento delle acque emunte per bonificare le falde inquinate, espressamente disponendo che tali acque “possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali” (art. 243).

      Come norma transitoria e di raccordo tra precedente e nuova disciplina delle bonifiche è infine previsto (art. 265, comma 4):

      • che sono “fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore” del d.lgs. n. 152/2006, ossia al 29 aprile 2006;
      • che, invece, per le bonifiche non ancora realizzate ma già approvate “entro centottanta giorni da tale data (ossia entro il 26 ottobre 2006), può essere presentata all’autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica” sulla base dei nuovi criteri, essendo rimesso all’autorità competente – vale a dire, oggi, alla regione – il compito, esaminata la documentazione, di “dispone le varianti al progetto necessarie”.