Le nuove procedure di intervento e controllo introdotte dal d.lgs. n. 152/2006
In base all’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, l’effettuazione degli interventi di bonifica dei siti è una delle attività per il lecito esercizio delle quali è necessaria (anche) l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Il comma 9 del medesimo articolo 212 però precisa che «le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti … devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 195, comma 2, lettera h».
La disciplina dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e relativo d.m. di attuazione, ora abrogati, è stata quindi complessivamente ed abbondantemente riformata, introducendo una disciplina delle bonifiche sostanzialmente nuova che si caratterizza in particolare per i seguenti aspetti:
Vengono inoltre precisati:
- gli obblighi posti a carico dei soggetti non responsabili dell’inquinamento, prevedendo che “il pro-prietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare (solo) le misure di prevenzione”, sarà poi compito della provincia provvedere a “l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica”, ferma restando per il proprietario o ad altro soggetto interessato “la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari” (art. 245, comma 2);
- le modalità e condizioni per lo smaltimento delle acque emunte per bonificare le falde inquinate, espressamente disponendo che tali acque “possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali” (art. 243).
Come norma transitoria e di raccordo tra precedente e nuova disciplina delle bonifiche è infine previsto (art. 265, comma 4):
- che sono “fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore” del d.lgs. n. 152/2006, ossia al 29 aprile 2006;
- che, invece, per le bonifiche non ancora realizzate ma già approvate “entro centottanta giorni da tale data (ossia entro il 26 ottobre 2006), può essere presentata all’autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica” sulla base dei nuovi criteri, essendo rimesso all’autorità competente – vale a dire, oggi, alla regione – il compito, esaminata la documentazione, di “dispone le varianti al progetto necessarie”.
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