Obbligo di bonifica
Ai sensi dell’articolo 242, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006:
- Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2 (del d.lgs. n. 152/2006). La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
- Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell’autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l’inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
L’obbligo così sancito è assistito dalla sanzione penale di cui all’articolo 257, comma 1 e 2, sempre del d.lgs. n. 152/2006:
- Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti (del d.lgs. n. 152/2006). In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
- Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Vengono inoltre precisati dell’articolo 243 e 245 comma 2, del d.lgs. n. 152/2006:
- gli obblighi posti a carico dei soggetti non responsabili dell’inquinamento, prevedendo che “il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare (solo) le misure di prevenzione”, sarà poi compito della provincia provvedere a “l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica”, ferma restando per il proprietario o ad altro soggetto interessato “la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari” (art. 245, comma 2);
- le modalità e condizioni per lo smaltimento delle acque emunte per bonificare le falde inquinate, espressamente disponendo che tali acque “possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali” (art. 243).
Come norma transitoria e di raccordo tra precedente e nuova disciplina delle bonifiche è infine previsto (art. 265, comma 4del d.lgs. n. 152/2006):
- che sono “fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore” del d.lgs. n. 152/2006, ossia al 29 aprile 2006;
- che, invece, per le bonifiche non ancora realizzate ma già approvate “entro centottanta giorni da tale data (ossia entro il 26 ottobre 2006), può essere presentata all’autorità competente adeguata re-lazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica” sulla base dei nuovi criteri, essendo ri-messo all’autorità competente – vale a dire, oggi, alla regione – il compito, esaminata la documen-tazione, di “dispone le varianti al progetto necessarie”.
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