Bonifiche di iniziativa pubblica
Di norma la bonifica deve essere eseguita per iniziativa del responsabile dell’inquinamento (articolo 257, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006); In alcuni casi può essere che il proprietario od altro soggetto interessato (pur non essendo responsabile dell’inquinamento) provveda comunque di sua iniziativa ad accollarsi l’onere della bonifica anche esperendo la procedura autorizzatoria (articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006).
Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
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