FAQ - Appalto 1-2011Bando di gara per l'affidamento dello Studio di fattibilità degli interventi per il completamento dell’Idrovia Padova – Venezia. Importo netto a base d’asta: € 160.000,00 indetto con decreto n. 277 del 08 settembre 2011. Di seguito si riportano le risposte alle domande piu' frequenti pervenute dagli interessati al bando fino ad ora. ***Corretta interpretazione dell’art. 9, punti b) e c) del Disciplinare di Gara:
DOMANDA - In relazione al Bando di gara per l'affidamento dello Studio di fattibilità degli interventi per il completamento dell’Idrovia Padova – Venezia. indetto con decreto n. 277 del 08 settembre 2011. CUP: H14C11000120002 CIG: 3267975248, si chiedono delucidazioni relativamente a quanto segue:
RISPOSTA - In riscontro ai quesiti relativi al disciplinare di gara per l’affidamento dello “Studio di fattibilità degli interventi per il completamento dell’Idrovia Padova-Venezia. CIG 3267975248” di cui all’e mail in data odierna, si precisa quanto segue:
In alternativa, può essere fatta una dichiarazione sostitutiva del certificato, con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante (sottoscrittore) ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000.
DOMANDA - Con riferimento all Plico n. 2 – Offerta Tecnica punto 2) è richiesta una Relazione di Offerta costituita da non più di 20 cartelle A4. Si chiede se, oltre alle 20 cartelle, sia possibile allegare altra documentazione integrativa, quale: tabelle, fotografie, elaborati grafici, schede tecniche riepilogative, specifiche delle indagini previste, manuali dei modelli matematici che verranno utilizzati. RISPOSTA - L’offerta, e la relativa documentazione, devono essere strettamente rispondenti a quanto indicato nel disciplinare. Pertanto, la relazione di offerta dovrà essere costituita, esclusivamente, da un numero massimo di 20 cartelle, aventi i contenuti specificati dal disciplinare stesso. Non è ammessa documentazione integrativa.
DOMANDA - La redazione di studi di fattibilità può contribuire al raggiungimento dei requisiti richiesti ai punti 9.b) e 9.c) del bando, pur non essendo tale tipologia di incarico esplicitamente riportata nella’rt. 252 del DPR 207/2010? RISPOSTA - La redazione di studi di fattibilità non può contribuire al raggiungimento dei requisiti richiesti ai punti 9.b) e 9.c) del disciplinare di gara, trattandosi di documento non equiparabile ad un progetto preliminare.
DOMANDA - In riferimento alla gara in oggetto, si pone il seguente quesito: - i lavori cui poter fare riferimento ai fini dei requisiti, possono essere anche relativi alla classe e categoria la cui collocazione nell’ordine alfabetico sia successiva a quella stabilita nel bando? In particolare, lavori in VIIb possono essere equiparabili a quelli di VIIa e quindi essere considerati ai fini della gara? RISPOSTA - In riscontro alla mail in data 14 novembre u.s., si precisa che le classi e le categorie cui fare riferimento ai fini dei requisiti per la partecipazione alla gara sono, esclusivamente, quelle indicate nel bando e nel disciplinare di gara, ovverosia la VII a e la VII c. Tanto, non solo poiché le previsioni del bando e del disciplinare, rappresentando la lex specialis della gara, sono tassative, ma anche in considerazione del fatto che la classe VII b recante “Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari), derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica” non ha attinenza con i lavori oggetto dello studio di fattibilità posto in gara.
DOMANDA - La redazione di studi di fattibilità può contribuire al raggiungimento dei requisiti richiesti ai punti 9.b) e 9.c) del bando, pur non essendo tale tipologia di incarico esplicitamente riportata nella’rt. 252 del DPR 207/2010? RISPOSTA - La redazione di studi di fattibilità non può contribuire al raggiungimento dei requisiti richiesti ai punti 9.b) e 9.c) del disciplinare di gara, trattandosi di documento non equiparabile ad un progetto preliminare.
DOMANDA - In merito al bando di gara APPALTO N. 01 /2011 per l'affidamento dello Studio di fattibilità degli interventi per il completamento dell’Idrovia Padova –Venezia, dall'esame della documentazione pubblicata è emerso un ulteriore punto sul quale è necessario chiedere chiarimenti: 1) l'oggetto dell'affidamento è, appunto, lo studio di fattibilità delle opere per il completamento dell'Idrovia; 2) lo studio di fattibilità è il primo livello di progettazione previsto dal Regolamento DPR 207/2010, all'art. 14 3) l'art. 14 traccia una nettissima distinzione tra lo studio di fattibilità inteso semplicemente come primo livello di progettazione, prodromico al progetto preliminare, e lo studio di fattibilità inteso come strumento di base per indire gare "ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice"(cfr. c.2 Art. 14 DPR 207/2010). La differenza tra le due tipologie è assai notevole, richiedendosi per l'uno e per l'altro impegni progettuali e sviluppo di elaborati ben diversi. Si ritiene necessario, in conclusione, se è nelle intenzioni della Stazione Appaltante approntare uno strumento da porre a base di gara ai sensi dell'art. 153 del codice (finanza di progetto) - si ritiene improbabile la possibilità dell'uso del dialogo competitivo per l'affidamento dell'esecuzione di opere di questo tipo - o meno. La conoscenza di questo discrimine è essenziale ai fini della preparazione dell'offerta, data la necessità - in caso si volesse indire una gara per l'esecuzione dell'opera - di approntare tutti gli elaborati previsti dal c.2 dell'Art. 14 del Regolamento, altrimenti non necessari. RISPOSTA - in riscontro ai quesiti relativi al disciplinare di gara per l’affidamento dello “Studio di fattibilità degli interventi per il completamento dell’Idrovia Padova-Venezia. CIG 3267975248” di cui all’e mail in data 10 novembre u.s., si precisa che l’oggetto dell’affidamento è lo studio di fattibilità, così come previsto e disciplinato dall’art. 14, comma 1, del DPR 207/2010. D’altro canto, se la volontà della S.A. fosse stata diversa, nel bando e del disciplinare di gara si sarebbe fatto chiaro ed esplicito riferimento al comma 2 del medesimo articolo.
DOMANDE - Con riferimento al bando di gara – Plico n. 2 “Offerta Tecnica” – punto 2, relazione di offerta, si chiede di precisare quanto segue:
RISPOSTE
DOMANDA - Dal Bando si evince, essendo richiesta tra i documenti componenti il Plico 1 di Offerta la dichiarazione a.3.1. "di aver preso visione del degli studi e degli elaborati già predisposti all’Amministrazione. Detta dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dal certificato, rilasciato dalla stazione attestante, che l’impresa ha preso visione dei predetti elaborati". Si chiede di poter prendere visione degli stessi - e se possibile estrarne in copia parti - anche al fine di ottenere il certificato di presa visione. RISPOSTA - Presso la Direzione Difesa del Suolo è disponibile e si può ritirare unitamente alla certificazione di presa visione degli elaborati già predisposti, senza alcun versamento, un CD contenente relazioni, coreografie ed altri elaborati grafici relativi al “ 1° stralcio del progetto dei lavori di sistemazione e di adeguamento al transito di natanti da 1350 tonnellate dell’Idrovia Padova – Venezia”. Sono inoltre disponibili, per la sola consultazione, gli elaborati riguardanti le opere relative alla costruzione del canale e manufatti minori, la costruzione dei manufatti maggiori e la costruzione delle opere di difesa sponde. Si precisa che la presa visione degli elaborati ed il ritiro della relativa certificazione con allegato CD, potrà essere effettuata dal legale Rappresentante, dal Direttore tecnico o da altro soggetto in possesso di procura da allegare. DOMANDA - Al punto b) si richiede di aver espletato negli ultimi dieci anni servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno a 1 volta l’importo stimato dei lavori da progettare e cioè almeno pari a € 100.000.000,00. Preso atto che, ai sensi dell’art. 261, comma 7, del DPR 207/2010, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, si chiede se è ammissibile un raggruppamento temporaneo in cui la capogruppo possiede il 100% del requisito richiesto per la classe VII categoria a ossia pari ad almeno € 70.000.000,00, mentre la mandante il requisito richiesto per la classe VII categoria c ossia pari ad almeno € 30.000.000,00. RISPOSTA - al punto 9, lett. b) si richiede l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti alla classe VIIa e alla classe VIIc per un importo totale non inferiore rispettivamente ad € 70.000.000 e ad € 30.000.000 (in totale € 100.000.000). Il Disciplinare di Gara non è opera alcuna distinzione fra classe e categoria prevalente e secondaria. Tanto premesso, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, nel caso di specie, anche nel rispetto del principio della pro concorrenzialità, si ritiene ammissibile un raggruppamento temporaneo in cui la capogruppo possiede il 100% del requisito richiesto per la classe VIIa mentre la mandante il requisito richiesto per la classe VIIc. DOMANDA - al punto c) si richiede di aver espletato, negli ultimi dieci anni, due servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare e quindi pari a € 40.000.000,00. Preso atto che, ai sensi dell’art. 261, comma 7, del DPR 207/2010, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, si chiede se è ammissibile un raggruppamento temporaneo in cui la capogruppo possiede i due servizi in classe VII categoria a per un importo totale pari ad almeno € 28.000.000,00, mentre la mandante possiede i due servizi in classe VII categoria c per un importo totale pari ad almeno € 12.000.000,00. RISPOSTA - Al punto 9, lett. c) si richiede avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di 1 servizio relativo a lavori appartenenti alla classe VIIa e di 1 servizio relativo a lavori appartenenti alla classe VIIc per un importo complessivo non inferiore a € 40.000.000 (cd. servizio di punta). Il Disciplinare non richiede il limite minimo di 28.000.000,00 e 12.000.000,00 per le rispettive categorie. DOMANDE - Relative al punto 11. Punto 11:
RISPOSTE
DOMANDA - Al punto 6. del Decreto è riportato: "6. Ai sensi dell’art. 266, comma 1, lett. c), punto 1, del DPR 207/2010, la percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento), considerata sia la tipologia del servizio che la documentazione già predisposta al riguardo che la Regione mette a disposizione;" RISPOSTA - Fa fede quanto riportato sul bando di gara e quindi la percentuale di ribasso massima consentita è stabilita nella misura del 20%.
DOMANDA - Nell'All. D- Schema di contratto, all'Art. 7 si riporta: "Le attività di predisposizione dello Studio di fattibilità progettazione definitiva ed esecutiva e di predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento saranno completate entro i termini derivanti dalle risultanze della gara di appalto" RISPOSTA - Fa fede quanto riportato sul bando di gara e quindi che trattasi unicamente di Studio di Fattibilità
DOMANDA - Per quanto concerne i requisiti di ordine speciale per la partecipazione, sulla base dell'Art. 263 del DPR 207/2010 si chiede se: - le richieste di cui all'Art. 9 lett. b) siano da intendersi come segue: "avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno a 1 volte l’importo stimato dei lavori da progettare e cioè" almeno pari rispettivamente a: - lavori in cl./cat. VIIa: 70.000.000 - lavori in cl./cat. VIIc: 30.000.000 - per quanto concerne i cosiddetti "Lavori di punta", le richieste di cui all'Art. 9 lett. c. siano da intendersi come segue: "avvenuto svolgimento di servizi attinenti all'ingegneria ed all’architettura di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare," ovvero rispettivamente: a) due lavori per un importo complessivo di opere in cl./cat. VIIa pari a 0,40 x 70.000.000 = 28.000.000; b) due lavori per un importo complessivo di opere in cl./cat. VIIc par a 0,40 x 30.000.000 = 12.000.000; RISPOSTA - Si conferma quanto sopra specificato
DOMANDA - Vista la Determinazione n. 5/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici "LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – Supplemento ordinario) e segnatamente il seguente passo al punto 1.1 Inquadramento Generale "Sempre sotto il profilo generale, si ritiene utile rammentare che l’Autorità, con determinazione n. 6/2007,, confermando quanto affermato dalla sentenza n. 1231 del 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato (sezione V), ha chiarito che non può essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d’appalto per la redazione della progettazione e del piano di scurezza e di coordinamento, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori." Si chiede di confermare o meno la richiesta di Cauzione provvisoria e definitiva del punto 13. Garanzie del Bando di Gara. RISPOSTA - Resta valido quanto stabilito dalla determinazione n. 5/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Aggiornamento al 29 novembre 2011 |

