Piano di bacino distrettuale
L’Autorità di bacino distrettuale, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalla normativa, dovrà redigere il piano di bacino distrettuale che ha valore di piano territoriale di settore ed è «lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. » (art. 65, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006).
I contenuti del piano di bacino sono indicati all’art. 65, comma 3, ed all’allegato 4 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006.
I piani di bacino, ai sensi art. 66, comma 2, sono adottati a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente che stabilisce:
- i termini per l’adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti;
- quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
In attesa dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dei piani e comunque per un periodo non superiore a tre anni (art. 65, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006).
Prima della loro approvazione, i piani di bacino sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede statale, conclusa la quale sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti (art. 66, commi 1 e 6 del d.lgs. n. 152/2006).
I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, anche se deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati (art. 66, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006).
Le previsioni dei piani di bacino approvati hanno carattere immediatamente vincolante sia per le amministrazioni ed enti pubblici, che per i soggetti privati, inoltre i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con i piani approvati A tali fini entro dodici mesi dall’approvazione dei piani le autorità competenti prov-vedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica (art. 65, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 152/2006). I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente, e contengono l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria (art. 69, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006). Ogni programma triennale scade al 31 dicembre dell’ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l’attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l’attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, sono trasmessi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell’economia e delle finanze l’indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria (art. 70, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006).
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