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Piano Regionale di Risanamento delle Acque

 

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) è stato approvato dalla Regione del Veneto nel 1989 e ha rappresentato, fino ad oggi, lo strumento principale per quanto riguarda la pianificazione degli interventi di tutela delle acque, di differenziazione e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio e di prevenzione dai rischi di inquinamento.
Il P.R.R.A. si poneva quale obiettivo il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche, compatibile con lo stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo.
Le strategie che il P.R.R.A. prevedeva di utilizzare per il raggiungimento dell’ottimale grado di protezione dell’ambiente idrico, sono state in parte riprese nel PTA (Piano di Tutela delle Acque).

Il  PRRA, con l’approvazione del  PTA è in gran parte superato: si riporta qui di seguito l’articolo 19 del PTA che abroga alcune norme del PRRA:
"Art. 19 - Schemi fognari e depurativi. Norme transitorie
1. Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), approvato con provvedimento del
Consiglio regionale n. 962 dell’1 settembre 1989, e le successive varianti, modifiche e
integrazioni, rimane in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Piano e con la
normativa nazionale e regionale vigente, ad eccezione delle seguenti parti che vengono
abrogate:

  • le norme di attuazione;
  • le norme per l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature;
  • le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici;
  • il regolamento tipo di fognatura;
  • la guida tecnica.
    Tutti i successivi provvedimenti regionali, emanati ai sensi delle predette parti abrogate,
    sono anch’essi abrogati, ad eccezione dei provvedimenti di deroga concessi ai sensi
    dell’articolo 22 delle norme di attuazione del P.R.R.A., che rimangono in vigore fino alla
    data di scadenza della deroga stessa.

2. Entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, aggiorna le parti del P.R.R.A. rimaste in vigore, per adeguarle agli obiettivi di qualità del presente Piano, al fine
di:

  • salvaguardare le procedure e le istruttorie in corso;
  • coordinare le iniziative che interessano più ambiti;
  • mantenere un’opportuna visione d’insieme per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di qualità che non possono essere perseguiti a livello di singolo ambito.
    La commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
    proposta, decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Eventuali modifiche agli schemi fognari e depurativi possono essere approvate dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della proposta; decorso tale termine, si prescinde dal parere."