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Ambiti Territoriali OttimaliAl fine di dare pratica attuazione a livello regionale dei principi della L. 36/94, la Regione ha approvato la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, relativa all’Istituzione dei Servizi Idrici Integrati. Con questa legge regionale, avuto riguardo alle realtà territoriali, idrografiche e politico-amministrative della nostra regione nonché agli obiettivi di fondo proposti dalla stessa L. 36/1994 sostanzialmente riassumibili nel miglioramento, qualitativo e quantitativo, del servizio e nell'ottimizzazione dell'utilizzo e della gestione della risorsa, sono stati individuati i seguenti 8 Ambiti Territoriali Ottimali, dei quali sette principali e uno più piccolo con specifiche caratteristiche territoriali ed economiche, le cui problematiche tecniche riguardanti la depurazione dei reflui industriali ne hanno reso opportuna l’autonoma delimitazione:
Inoltre, in relazione alla necessità di individuare la forma di cooperazione fra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, al fine di istituire un centro di governo dell'ambito medesimo, cioè la "figura" cui è demandato l'esercizio unitario delle funzioni relative al Servizio Idrico Integrato, la L.R. 5/1998 demanda la scelta tra le due possibilità previste dalla L.142/1990, convenzione o consorzio, all’autonomia degli Enti Locali, pur prevedendo in ogni caso che in ciascun Ambito si costituisca un’apposita Autorità per l’esercizio delle funzioni di governo sopra accennate. Anche le modalità di organizzazione e programmazione del servizio sono affidate alla piena autonomia degli Enti Locali associati nell’Autorità d’Ambito, anche se la Regione non ha rinunciato a stabilire criteri ed obiettivi mirati a garantire comportamenti amministrativi e livelli di servizi il più possibile omogenei in tutto il territorio veneto. Infatti la gestione operativa del servizio deve avvenire, di norma, per il tramite di un unico soggetto per tutto l'ambito, nelle forme dell'azienda speciale, della società per azioni o della concessione, con esclusione della possibilità di ricorrere al sistema dell'economia, in quanto non risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui alla L.36/1994. Peraltro, ciascuna Autorità, in rapporto a particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dell’interesse generale dell’Ambito e tenuto conto dei criteri generali esplicitati in legge, può organizzare la gestione del servizio anche prevedendo più soggetti gestori. Inoltre, al fine di procedere ad una graduale applicazione della Legge, è stata prevista la possibilità per le Autorità di procedere alla salvaguardia degli enti esistenti, qualora questi risultino, previa accurata e puntuale verifica, rispondenti a determinati criteri prestabiliti e sempre che il mantenimento di tali enti non comporti in alcun modo pregiudizio all'interesse generale dell'intero ambito. |

